CAMBIO DEL COGNOME
La procedura per modificare il proprio nome o cognome:
Il cambiamento o l'aggiunta di nome o cognome deve essere richiesta
con domanda motivata alla Prefettura nella cui giurisdizione il
richiedente ha la propria residenza unitamente alla copia integrale
dell'atto di nascita. Il Prefetto provvede a emettere un decreto
provvisorio con il quale l'interessato deve fare le pubblicazioni nel
Comune di nascita e nel comune di residenza per 30 giorni. Una volta
eseguite le pubblicazioni il Ministro dell'Interno tramite il Prefetto
emette un decreto che deve essere trascritto nell'ufficio di Stato
Civile del Comune di nascita o di residenza.
DETTAGLIO:
Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse
esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti,
supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di
importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa
l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente
note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del
richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome
• autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale
• riceve e istruisce le istanze di cambiamento di cognome.
La decisione finale è di competenza del Ministro dell'Interno.
L'interessato deve sottoscrivere la domanda in presenza del
dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla ovvero altra
persona munita di delega e di fotocopia di un documento di
riconoscimento dell'interessato.
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il
cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante
l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e
sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a
riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un
documento di riconoscimento.
La domanda deve essere indirizzata al Prefetto nel caso di richiesta
di cambiamento del nome e/o cambiamento del cognome perché ridicolo,
vergognoso o rilevante l'origine naturale.
In tutti gli altri casi di cambiamento di cognome, la domanda deve
essere indirizzata al Ministro dell'Interno per il tramite della
Prefettura-UTG.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della
provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è
situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di
nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione
il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Ministro dell'Interno o
del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo
pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un
avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Ministro
dell'Interno o al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla
data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il
richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con
la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il
Ministro o il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e
vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di
autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.
Documentazione richiesta
1. domanda in bollo da € 16,00
(vedi il modello A - cambiamento del cognome per maggiorenni)
(vedi il modello B - cambiamento del nome per maggiorenni)
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione,
sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita,
la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi
certificati
(vedi il modello di autocertificazione)
3. eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta
4. fotocopia di un documento di identità
5. dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi (solo per il cambiamento del cognome)
Se
il cambio di nome e/o di cognome è autorizzato il richiedente dovrà
produrre una ulteriore marca da bollo da apporre sul decreto.
Procedimento
Nel
caso del cambiamebto del cognome il Prefetto riceve, provvede a
istruire ed inoltra al Ministero dell'Interno, per la decisione finale,
le istanze. Il Prefetto è, invece, competente ad autorizzare il
cambiamento del cognome qualora questo sia ritenuto ridicolo, vergognoso
o rivelante l'origine naturale. Se l'istanza è ritenuta meritrvole di
accoglimento, viene emesso un decreto che autorizza la pubblicazione di
un sunto della medesima all'albo pretorio del comune di nascita e di
quello di residenza. La pubblicazione deve avere la durata di 30 giorni,
ai quali devono seguire altri 30 giorni per eventuali ricorsi.
Trascorsi i termini, viene emesso un secondo decreto che autorizza al
cambiamento richiesto e ordina all'ufficiale di stato civile del comune
di residenza, su istanza dell'interessato, di apportare la variazione
nei registri di stato civile.Per
il cambiamento del nome, recepita la domanda, l'ufficio svolge
un'istruttoria al termine della quale, se l'istanza è ritenuta
meritevole di accoglimento, emette un decreto che autorizza la
pubblicazione di un sunto della medesima all'albo pretorio del comune di
nascita e di quello di residenza. La pubblicazione deve avere la durata
di 30 giorni, ai quali devono seguire altri 30 giorni per eventuali
ricorsi. Trascorsi i termini, il Prefetto emette un secondo decreto che
autorizza al cambiamento richiesto e ordina all'ufficiale di stato
civile del comune di residenza, su istanza dell'interessato, di
apportare la variazione nei registri di stato civile.
Data di aggiornamento: 07/10/2016

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