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D.A.T. – Disposizioni anticipate di trattamento (Testamento biologico)

08/11/2022

Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere può, attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di farlo.

Nelle stesse disposizioni anticipate può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:

  • per atto pubblico (atto redatto da notaio);
  • per scrittura privata autenticata (atto redatto con un funzionario pubblico designato o con un notaio);
  • per scrittura privata consegnata direttamente presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di appartenenza regolamenti con proprio atto la raccolta delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario ed il loro inserimento nella banca dati
  • per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso.
    In questo caso occorre prenotare prima un appuntamento. L’Ufficio non può dare indicazioni né fornire assistenza circa il contenuto delle disposizioni, in quanto atto personalissimo. Le stesse sono lasciate alla completa cura e volontà del disponente. L’Ufficio provvede all’invio telematico alla Banca Dati Nazionale delle D.A.T. depositate
    Per prenotare un appuntamento:

La Banca Dati Nazionale è stata istituita presso il Ministero della Salute per:

  • raccogliere copia delle Disposizioni Anticipate di Trattamento;
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca delle D.A.T.;
  • assicurare la piena accessibilità delle D.A.T. sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente, che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

A partire dal 1° febbraio 2020, per poter trasmettere le copie delle D.A.T. alla Banca Dati Nazionale, dovrà essere acquisito l’esplicito consenso del disponente, il quale, pertanto, dovrà essere informato di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 sulla privacy.

Le D.A.T. depositate prima del 1° febbraio 2020, poiché prive di esplicito consenso del disponente, potranno, su richiesta dello stesso, essere cancellate con le modalità previste dall’Informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale.

Modalità di consultazione delle DAT registrate nella Banca Dati Nazionale

Possono consultare le D.A.T. registrate nella Banca Dati Nazionale, attraverso autenticazione con SPID, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta d’identità elettronica, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato.

In più anche il medico, che ha in cura il disponente (in situazione di incapacità di autodeterminarsi) ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sullo stesso, vi può accedere.

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