La presente sezione contiene le indicazioni generali che riguardano alcune tipologie di documenti o argomenti che fanno riferimento ai serivizi territoriali e, nello specifico, al settore Edilizia collegato all’ufficio tecnico comunale.
Nella sezione “Modulistica Ufficio Tecnico” sono invece disponibili i modelli per la presentazione delle istanze più usuali.
S.U.E. Sportello Unico per l'EDILIZIA
Dal giorno 01 Settembre 2021 tutte le istanze indirizzate all’ufficio tecnico vanno presentate allo sportello unico per l’edilizia.
LINK: https://www.predosa.cportal.it/
Per altre informazione visita la pagina:
Schema di relazione tecnico-llustrativa del progetto
Alla luce delle carenze di informazioni riscontrate, al fine di minimizzare la necessità di richiesta di integrazioni si riporata di seguito uno schema utile per garantire un livello medio di informazioni coerente con la maggioranza dei casi, compresa la sanatoria. Resta inteso che per la sanatoria andranno chiariti gli aspetti che afferiscono alla doppia conformità; nel caso si suggerisce di approfondire all’interno della asseverazione specifica.
## 1. Dati generali
– dati anagrafici e professionali del progettista e del committente,
– dati relativi all’immobile oggetto della relazione, la sua collocazione topografica, catastale e urbanistica
## 2. Descrizione del contesto
in cui è compreso l’immobile oggetto di intervento con posizione rispetto:
– al centro abitato
– alle strutture di interesse pubblico, scuole, servizi alle persone, zone commerciali, fermate e/o stazioni di mezzi pubblici.
Se non è presente una tavola di inquadramentoi va inserita una ortofoto insieme alle planimetrie di scala adeguata, su cui individuare la collocazione dell’immobile rispetto all’intera struttura urbana.
## 3. Verifiche di conformità
### eventuali titoli già conseguiti
accesso agli atti
### conformità catastale
descrivere
### parametri urbanistici del progetto
descrivere con riferimento ai parametri della zto (NTA)
### parametri edilizi del progetto
descrivere con riferimento ai parametri della zto (NTA)
### Vincoli paesaggistici
### PAI
### vincolo idrogeologico
### Acustica
### fascia stradale
### altro
### Pareri altri enti in caso di vincoli
### conformità al vigente Regolemanto edilizio
conformità igienico sanitaria con eventuale riferimento al documento di autocertificazione, se previsto.
## 4. Descrizione del progetto
### stato dei luoghi
descrizione dello stato attuale e riferimento agli elaborati allegati all’istanza
vanno inserite tutte le informazioni relative alla tipologia
– edilizia,
– tecnica costruttiva,
– dei materiali ed elementi di rifinitura utilizzati.
Descrizione compiuta:
– dello stato attuale dell’immobile esistente,
– della sua consistenza edilizia
– delle condizioni d’uso degli ambienti e delle rifiniture, in base al rilievo metrico e fotografico effettuato in precedenza, dettagliando le sue componenti formali e tecniche.
È utile inserire tabelle con indicazione dei vani e per ciascuno di essi:
– destinazione d’uso;
– dimensioni in pianta, in sezione e in prospetto;
– dimensioni geometriche: superficie, perimetro, volume;
– rapporti aero-illuminanti;
– abachi (serramenti, ecc.)
– schemi funzionali.
### stato di progetto
vanno descritte le trasformazioni proposte dal progetto:
– descrizione dei nuovi ambienti, sotto il profilo compositivo, distributivo e dimensionale,
– schema dettagliato delle lavorazioni previste in progetto.
Deve essere chiaro e bidirezionale il rapporto tra la descrizione testuale della relazione e le rappresentazioni grafiche di progetto, da attuare anche mediante opportuni richiami in ciascuno degli elaborati.
### stato di comparazione
Va descritto in relazione con riferimento alle tavile di progetto. Queste debbono mostrare chiaro riferimento alla descrizione al fine di rendere chiaro l’intervento
## 5. Contributo di costruzione
### Oneri di urbanizzazione
Vanno indicate le destinazioni, le superfici e i volumi nuovi che vanno considerati ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione
### Costo di costruzione
A seconda dei casi va predisposto:
1. CME predisposto in base al prezzario vigente della Regione Piemonte
2. Scheda DM LLPP 10 maggio 1977, n. 801
## 6. Modifiche/innovazioni impiantistiche e tecnologiche
Vanno descritti gli aggiornamenti, integrazioni o sostituzioni di
– impianti (tutti)
– elementi tecnologici (tutti)
– rifiniture
A titolo esplicativo:
1. tipologia dei serramenti, degli infissi dei frangisole ecc. nel rispetto delle indicazioni del dm 26 giugno 2015
2. impianto elettrico realizzato con tubazioni corrugate autoestinguenti, cavi in fili di rame isolati con materiale termoplastico, interruttore magnetotermico, ed ogni ulteriore elemento in linea con il dm 37/2008 e le norme CEI 64-8 ed altre norme CEI applicabili
3. impianto idrico-sanitario realizzato con tubazioni di adduzione in polipropilene e in pvc, cassette di scarico ad incasso, chiavi di arresto per i singoli elementi ecc…
4. impianto termico (a pavimento, a corpi scaldanti, ecc..) dotato collettore, alimentati da una caldaia a gas metano a condensazione, utilizzata anche per la produzione di acqua calda sanitaria…
## 7. Dichiarazioni di ordine normativo e legislativo
Specificare che gli interventi da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici, legislativi, ecc.
## 8. Altro a discrezione del progettista
documentazione utile a meglio comprendere le finalità del progetto e della proposta architettonico-urbanistica:
– render ed fotoinserimenti
– … altro
Certificato di destinazione urbanistica - CDU
DOVE SI RICHIEDE
Va richiesto attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) raggiungibile anche cliccando il presente collegamento
Le dichiarazioni di assolvimento marche da bollo si trasmettono compilando (una per l’istanza ed una per il rilascio) il documento scaricabile da qua
CHE COSA È
È un documento che evidenzia le prescrizioni urbanistiche relative ad un’area o ad un immobile (P.R.G.C., Piani attuativi in vigore, vincoli esistenti, ecc.).
La richiesta di CDU può essere effettuata dai proprietari o acquirenti dell’area in questione, dai notai, dai tecnici incaricati, dagli eredi e qualsiasi altra persona interessata.
QUANDO SERVE
Il Testo Unico dell’Edilizia (art. 30 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380), riferisce che questo tipo di certificato è necessario quando si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione che abbia ad oggetto un terreno:
- che non sia pertinenza di un edificio, qualsiasi sia la sua superficie;
- che costituisce pertinenza di un edificio censito al nuovo catasto edilizio urbano, se di superficie uguale o superiore a 5.000 m2
Per le successioni non è richiesto il CDU: gli eredi, mediante autocertificazione da rendere direttamente all’Agenzia delle Entrate, dovranno dichiarare il valore del terreno.
CHI LO RILASCIA
Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal responsabile del competente Ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi, ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. Il legislatore ha ritenuto sufficiente una dichiarazione di parte che, quanto alle prescrizioni, si limiti ad indicare la destinazione urbanistica dei terreni.
IMPOSTA DI BOLLO PER CDU AD USO SUCCESSIONE
Rilevato che ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 346/90 il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) non è annoverato tra i documenti da allegare alla Dichiarazione di Successione e che il Certificato stesso, per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 183/2011 e della c.d. “decertificazione”, non può essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione e lo stesso può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva, non trova più applicazione l’esenzione dall’Imposta di Bollo di cui all’art. 5, Tabella allegata al DPR n. 642/72.
Qualsiasi richiesta di rilascio di Certificato di Destinazione Urbanistica presentata dovrà pertanto essere correlata dall’assolvimento dell’Imposta di Bollo (€ 16,00).
La richiesta dovrà altresì essere correlata dall’assolvimento dell’Imposta di Bollo (€ 16,00) che questo Ente riporterà sul relativo Certificato rilasciato.
Resta esclusa dall’assolvimento dell’Imposta di Bollo la richiesta e il relativo certificato, inoltrata ai fini della formazione e dell’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina (p.p.c.)
CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
Si evidenzia che il progettista è tenuto a valutare ed evidenziare nella documentazione di progetto o asseverazione l’eventuale esenzione o deroga degli interventi ai CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI di cui all’allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 (
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (15A05198) (GU Serie Generale n.162 del 15-07-2015 – Suppl. Ordinario n. 39)) (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05198/sg)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05198/sg
È importante, sotto il profilo di specie, che venga individuata con precisione la classificazione dell’intervento in base alla destinazione d’uso e al tipo di intervento, ovvero, nel caso delle ristrutturazioni e riqualificazioni (sotto i profilo energetico) se:
- ristrutturazione importante (di primo o secondo livello)
- riqualificazione energetica
- intervento assoggettabile a deroghe.
Zona A - parere vincolante della CLP - norme di riferimento
LR 56/77 art. 49 comma 7
Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell’articolo 24 è subordinato al parere vincolante di cui all’articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
LR 32/2008 art. 7 comma 2
L’espressione del parere vincolante previsto dall’ articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977 è demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall’articolo 4; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
NTA del PRGC
ART. 20 -AREE ED EDIFICI Dl INTERESSE STORICO/AMBIENTALE (A).
Sono le parti del territorio comunale comprendenti la porzione dell’insediamento urbano di interesse ambientale o semplicemente documentario, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int..
Gli interventi ammessi debbono essere essenzialmente volti al recupero degli spazi urbani storici, al mantenimento del valore documentario delle preesistenze, alla conservazione e risanamento degli immobili per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio e delle condizioni di usabilità nonché per una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
Modello Unificato (SUE)
Per gli edifici in zona A, nel modello unificato deve essere barrato il punto 16.2.4 (_l’intervento in progetto è da realizzarsi su aree o immobili definiti dal P.R.G.C. d’interesse storicoartistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell’art. 24 LUR e per i quali, ai sensi dell’articolo 49 LUR, deve essere ottenuto il parere vincolante della Commissione locale per il paesaggio, secondo le disposizioni contenute nella LR 32/200_) e di conseguenza va predisposta specifica documetnazione atta alla valutazione dell’intervento sotto il profilo paesaggistico: relazione storica, sui materiali e le tipologie esistenti ed in progetto, corredata da edeguati elaborati grafici e fotografici.
Istanza di accesso agli atti
Ai sensi dell’allegato alla deliberazione G.C. n. 40 del 17.12.20007 il rilascio di copie in materia urbanistica e ricerca di documentazione è soggetto al pagamento di indicato nella delibera di istituzione de diritti quale diritto fisso ed al netto di eventuali costi di riproduzione.
Il diritto di accesso:
- è disciplinato dalla legge dello Stato n. 241 del 8 agosto 1990) e dalla legge regionale n.14 del 14 ottobre 2014,)
- spetta a chi può dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale e si trovi in una situazione tutelata dal diritto e collegata al documento che richiede;
La richiesta deve esser motivata e indicare in modo chiaro i documenti che si vogliono ottenere. Va indirizzata e trasmessa all’ufficio protocollo comunale.
Il termine per la risposta è fissato in 30 giorni. Può essere differito (spostato in avanti) nel caso in cui siano necessarie integrazioni;
Se la richiesta di accesso viene negata o limitata o se non si ottiene risposta nei termini previsti, si può fare ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) e/o chiedere l’intervento del Difensore civico;
La richiesta di accesso deve essere presentata secondo una di queste modalità:
- firmata e trasmessa tramite posta elettronica certificata (scansione con documento ovvero firma digitale)
- consegnata personalmente presso l’ufficio protocollo del comune di Predosa.
L’istanza di accesso in genere non è soggetta all’imposta di bollo se richiede il rilascio in copia semplice.
Nel caso in cui sia finalizzata a ottenere la copia autentica di un documento vi è l’obbligo di bollo da apporre sulla richiesta di accesso e sulla copia conforme rilasciata.
Il modulo da compilare per l’istanza è scaricabile nella sezione “Modulistica ufficio tecnico” di questo sito.
All’istanza va allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria (PagoPA) pari a 51.65 €.
Prevenzione del rischio sismico
Su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., secondo specifiche procedure tecnico-amministrative.
IL Comune di Predosa è classificato in zona sismica 3.
A partire dal 22.03.2018 la normativa tecnica per le costruzioni, di riferimento per tutto il territorio nazionale, è costituita dall’aggiornamento approvato con DM 17.01.2018.
Sono soggette a:
- denuncia ed autorizzazione prima dell’inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., tutte le opere e gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti di cui al numero 1.1, al numero 1.2 lettere a), b) c) ed al numero 2.1 lettera a) dell’Allegato 1 ;
- denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001: tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità.
Nei comuni compresi nelle Zone sismiche 3 e 4, l’ufficio competente alla ricezione delle denunce si differenzia in base alla tipologia dell’opera o dell’intervento.
- Per le opere e gli interventi di cui alla lettera a), la denuncia va presentata in tre copie all’Ufficio tecnico regionale territorialmente competente: TECNICO REGIONALE – ALESSANDRIA E ASTI
- Per le opere e gli interventi di cui alla lettera b), la denuncia va presentata in due copie all’Ufficio comunale competente.
Per ulteriori indicazioni operative si rimanda alla DD n. 2480 del 18.07.2019.
Il certificato di idoneità alloggiativa
È il documento prodotto dal comune che – con riferimento all’abitazione in cui vive il cittadino che lo richiede (spesso straniero) -attesta che l’alloggio possieda i requisiti richiesti dalla legge in materia di edilizia residenziale.
Un alloggio, per essere idoneo, deve essere stato costruito o modificato per ospitare le persone senza rischi per la loro salute.
Chi lo richiede
L’idoneità alloggiativa (ai sensi D.lgs. 25/07/1998 n. 286) è richiesta principalmente per i seguenti motivi:
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno);
- inserimento lavorativo (per residenti);
- primo inserimento al lavoro;
- ricongiungimento familiare;
Presentazione dell’istanza
L’istanza va presentata compilando il modello predisposto dal Comune di Predosa e scaricabile da codesto sezione del sito web.
La presentazione può avvenire in uno dei seguenti modi:
- in formato digitale, via SUE/pec, indicando la richiesta nell’oggetto della mail (insieme con il nome del richiedente) ed allegando tutti i documenti necessari elencati più avanti,
- in formato cartaceo all’ufficio protocollo del comune, sempre allegando allegando tutti i documenti necessari elencati più avanti.
Costi per l’ottenimento del certificato
- una marca da bollo (16,00€) da apporre sulla domanda,
- una marca da bollo (16,00€) da apporre sulla certificato al momento del rilascio,
- pagamento dei diritti fissi di segreteria pari a 51.65€ (vedi sezione modulistica tfficio tecnico)
Istanza di ricongiungimento familiare
Per il ricongiungimento familiare il parere di idoneità alloggiativa è richiesto dal cittadino extracomunitario che desidera ricongiungere un familiare di primo grado: genitore, coniuge, figli.
Tempi per il rilascio
Per la conclusione dell’iter procedimentale è previsto il termine di 30 giorni dalla presentazione.
Sono fatti salvi i tempi sospensione per effetto di incompletezza o incongruità dei dati forniti e/o dei requisiti necessari.
L’assenza, senza motivata giustificazione espressa alla presentazione dell’istanza, di uno o più documenti tra quelli indicati nel successivo elenco costituisce incompletezza e/o incongruità dei requisiti e sospende automaticamente la procedura ed i relativi termini temporali per il rilascio.
Documenti da allegare all’istanza
- fotocopia del documento di identità del/lla richiedente;
- fotocopia del documento di identità di tutte le persone da ricongiungere;
- fotocopia di documento di identità del/lla proprietario/a dell’alloggio per il quale si richiede l’idoneità;
- planimetria dell’abitazione, prodotta in scala adeguata (1:100) oppure quotata in modo da poter ricavare/verificare tutte le dimensioni necessarie;
- fotocopia del contratto di affitto registrato o di altro documento attestante il titolo di utilizzo dell’abitazione;
- fotocopia delle seguenti certificazioni di conformità (o altro documento assimilabile ai sensi del DM 37/2008) rilasciate da tecnici abilitati:
- per l’impianto elettrico rilasciata da tecnico abilitato;
- per l’impianto termico rilasciata da tecnico abilitato (riscaldamento, acqua calda). Qualora vi siano più apparecchi/manufatti a fiamma (stufa, camino, ecc…) deve essere certificata la loro conformità e corretta installazione nei locali;
- per l’impianto gas cucina rilasciata da tecnico abilitato, da cui si evinca anche la corretta ventilazione e aerazione del locale cucina (solo se presente apparecchio a fiamma alimentato a gas).
- copia attestazione di idonea installazione e corretto funzionamento rilasciata da tecnico abilitato per tutti gli altri possibili apparecchi a gas (scaldabagno a gas, impianto gas cucina con piano cottura/forno a gas, ecc) e/o a fiamma presenti (ad es. stufe, camini, ecc).
- in presenza di impianto impianto di riscaldamento autonomo, oltre alle certificazioni di conformità o di rispondenza, dovranno essere presentati libretto di manutenzione dell’impianto caldaia e copia documento di verifica prova fumi in corso di validità.
- da bollo e ricevuta del versamento di € 50,00 quali diritti di segreteria con la causale “rilascio di attestato di idoneità abitativa”
Le certificazioni di conformità del punto 6 possono essere sostituite dal certificato di agibilità.
Istanza per permesso di soggiorno – lavoro
Ai documenti previsti va aggiunto:
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi degli art. 46-47 D.P.R. 455/2000) del proprietario dell’immobile che dichiari la composizione dell’immobile (firmata e con allegato il documento di identità),
Requisiti dell’alloggio
Oltre ai requisiti (certificazioni, dichiarazioni ecc) necessari per gli impianti presenti, l’alloggio deve possedere i seguenti requisiti dimensionali minimi:
- per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile maggiore o uguale a 14 mq., per i primi 4 abitanti
- per ciascun abitante oltre i primi 4 la superficie deve essere almeno di 10 mq.
- una camera è ogni vano diverso da cucina e servizi
- In ogni vano diverso da cucina e servizi, con superficie pari o superiore a
- 14 metri quadrati = 2 persone insediabili
- maggiore di 9metri quadrati e minore di 14 mq = 1 persona,
- Superficie minima per gli alloggi mono-stanza (compresi i servizi):
- per 1 persona = 28 metri quadrati
- per 2 persone = 38 metri quadrati
- Altezza minima intera dei locali: 2,70 metri,
- derogabile fino a 2,40 metri per i corridoi, i bagni, i disimpegni e i ripostigli
- Locali che devono avere aerazione con finestra apribile:
- Soggiorno e cucina, camere;
- Se il bagno non ha una finestra, deve avere un impianto di aspirazione meccanica.
Esempio di calcolo della sup. per persona
- per n.1 persona servono almeno 14 metri quadrati,
- per n.2 persone 28 metri quadrati,
- per n.3 persone 42 metri quadrati,
- per n.4 persone 56 metri quadrati,
- per n. 5 persone 66 metri quadrati,
- per n.6 persone 76 metri quadrati,
La recinzione e il muro di cinta
Definizione
Per muro di cinta si deve intendere l’opera di recinzione che non modifica sostanzialmente la conformazione del terreno e che assume natura pertinenziale in quanto ha solo la funzione di delimitare, proteggere o al limite abbellire la proprietà (art. 4, comma 7, lett. c), d.l. 5/10/1993 n. 398, convertito con modificazioni in Legge 4/12/1993 n. 493, e sostituito per effetto dell’art. 2, comma 60, l. 23.12.1996 n. 662).
Un muro può essere qualificato come muro di cinta quando ha determinate caratteristiche:
- destinazione a recingere una determinata proprietà,
- altezza pari o inferiore a tre metri,
- emerge dal suolo ed ha entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni.
Il Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non chiarisce se per il muro di cinta ci sia bisogno del permesso di costruire come intervento di nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) o se sia sufficiente la segnalazione di inizio di attività di cui all’articolo 22.
Sulla base di unapproccio attento al rapporto effettivo dell’innovazione con la preesistenza territoriale, e che prescinde dal mero e astratto nomen iuris utilizzato per qualificare l’opus quale muro di recinzione (o altre simili), la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della segnalazione di inizio di attività di cui all’articolo 22( che deriva dall’articolo 19 della l. n. 241 del 1990).
Aspetti comunali
Chi si appresta alla costruzione di una recinzione deve verificare preventivamente i contenuti:
- del regolamento edilizio per le indicazioni generali,
- delle NTA di zona per quelle puntuali eventualmente presenti.
Articoli di riferimento nel RE (principali)
- art. 89
- art. 105
ESTRATTI
Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
- con muro pieno soltanto== a completamento di porzioni di recinzioni già esistenti e, nelle aree artigianali e industriali, per particolari esigenze legate alla sicurezza degli impianti comunque con altezza inferiore a 3,00 m;
- con muretto o cordolo di base, intonacato e convenientemente tinteggiato comunque rifinito in modo decoroso, di altezza massima di 1,00 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un’altezza massima complessiva di 2,50 m;
- con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;
- con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,50 m;
IL CODICE CIVILE (art. 878)
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri 874
Prevenzione del rischio sismico
Alla luce della normativa regionale vigente (vedi anche Prevenzione del rischio sismico) è bene che il progettista valuti con attenzione il manufatto di recinzione rilevato che le tipologie non soggette alla denuncia appaiono di difficile inquadramento.
Glossario della attività soggette ad attività edilizia libera - Dcreto 2 marzo 2018
- In fase di prima attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto. (2 marzo 2018)
- Con successivi decreti, da adottarsi con le modalità di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
pdf sul web: http://www.italiasemplice.gov.it/media/2528/glossario-edilizia-libera.pdf
pdf scaricabile: glossario-edilizia-libera
Quando serve il titolo abilitativo. Come fare in caso di cambio di destinazione d'uso
L’art. 48 della L.R. 56/77 (legge urbanistica regionale) disciplina le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia, il mantenimento degli immobili e la modifica delle destinazioni d’uso. È il primo riferimento da osservare per comprendere quando serva interfacciarsi con il comune.
Per eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale, il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbiano l’uso o il godimento di entità immobiliari, devono munirsi, documentando le loro rispettive qualità, del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa statale .
Il titolo va richiesto anche in caso di mutamento della destinazione d’uso degli immobili. Tuttavia la legge ammette che siano eseguiti senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d’inizio lavori anche per via telematica, i mutamenti della destinazione d’uso degli immobili:
- relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi
- senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del d.p.r. 380/2001,
- che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi
- e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001.
I mutamenti della destinazione d’uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, sopra descritti, non sono onerosi (ovvero non sono assoggettati al pagamento del cotributo di costruzione).
Eaborati per pratiche edilizie ed urbanistiche
Cliccare il link per scaricare l’elenco da allegare alle istanze.
Sismica: indicazione operative per il deposito semplificato della opere prive di rilevanza secondo la DGR 15.01.2021 n. 5-2756
Per gli interventi “privi di rilevanza”, riconducibili all’elenco di cui all’allegato A alla DGR 15.01.2021 n. 5-2756 il deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001, è da considerarsi perfezionato, mediante:
- la presentazione al lo sportello unico per l’edilizia di una relazione asseverata redatta da un progettista abilitato alla progettazione strutturale,
- corredata dai relativi elaborati tecnici predisposti in conformità alle Norme Tecniche di riferimento,
- nell’ambito della richiesta del titolo abilitativo edilizio.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, specifica che gli interventi devono comunque rispettare le prescrizioni:
- degli strumenti urbanistici
- di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo n. 42/2004).
Al titolo abilitativo edilizio:
- deve essere allegato il progetto redatto secondo le indicazioni del capitoto 10 delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con il DM 17/01/2018,
- comunicando le informazioni richieste dal comma 2 dell’art. 65 e dal comma 1 dell’art. 93 del DPR 380/2001 secondo lo schema di denuncia semplificata (Allegato 1).
Completati i lavori oggetto della denuncia semplificata, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico inviando:
- la dichiarazione di regolare esecuzione (v. art 67 comma 8. ter DPR 380/2001) secondo lo schema di dichiarazione di regolare esecuzione (Allegato 2).
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Linea vita - sistemi di protezione cadute dall'alto
Il D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R – Regolamento regionale “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”, rappresenta il riferimento per l’applicazione della cosiddetta Linea Vita.
Il regolamento 6/R fornisce, ai tecnici ed agli installatori,
le indicazioni per progettare ed installare i sistemi di ancoraggi. Gli allegati 1 e 2 riportano la modulistica standard da adittare quale riferimento per la predisposizione della documentazione minima necessaria.
Nella sostanza, l’installazione del sitema di ancoraggio è obbligatoria nei seguenti casi:
- Nuove costruzioni.
- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia mediante interventi strutturali.
- Manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- Interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l’apertura di lucernari o abbaini ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici.
- Installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- Varianti in corso d’opera relative agli interventi interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del regolamento.
Viene escluso l’obbligo di installazione di linee vita o disposiztivi fissi di ancoraggio e di protezione dalle cadute dall’alto nei seguenti casi:
- Interventi che interessano le coperture, con tetto con altezza dalla linea di gronda al suolo inferiore a 3 metri.
- Opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al paragrafo precedente, punti 3 e 4.
- Interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva (ad esempio parapetti o reti anticaduta) per i bordi e/o per le aree non calpestabili.
- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni.
La piscina
La costruzione di piscina si qualifica tendenzialmente come intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) del testo unico dell’edilizia se ricade tra gli interventi ascrivibili alle seguenti lettere:
- e.1 manufatto edilizio entro o fuori terra, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
- e.3) realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- e.6) interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.
Dal comma e.6 si evince che un intervento di volume inferiore o pari al 20% del volume preesistente si configura come pertinenziale ed appare ragionevole intenderlo, sotto il profilo edilizio-amministrativo, come ristrutturazione edilizia con ampliamento.
La piscina, ai sensi del TUE, va subordinata alla seguente disciplina:
- permesso di costruire (art. 10 del TUE),
- segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (art. 23 del TUE) quando si tratti di intervento ricadente in uno o più dei casi previsti dalle lettere a), b), c) del comma 01.
- segnalazione certificata di inizio di attività qualora si configuri come intervento di natura pertinenziale.
In estrema sintesi la pertinenzialità di cui all’ultimo punto del precedente elenco è confermata quando si tratti di un’opera:
- preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale,
- funzionalmente ed oggettivamente intesa al servizio dell’edificio principale,
- priva di valore di mercato autonomo,
- invalutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell’edificio principale,
- il cui accesso avvenga da un edificio preesistente edificato legittimamente;
- tale da non avere una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile prinvipali da cui vi si cui accede,
- che presenti la caratteristica della ridotta dimensione a prescindere dal rapporto con l’edificio principale;
- che risulti ammisibile entro i limiti disposti negli strumenti urbanistici vigenti o in salvaguardia.
Se la pertinenzialità è connessa ad un immobile residenziale localizzato, sotto il profilo urbanistico, in zona agricola, è possibile realizzare la piscina. Ciò in assenza di specifici divieti di carattere normativo: leggi azionali, regionali, painificazione sovralocale, piano regolatore, regolameto edilizio, rischio idrogeologico ecc.
Il contributo di costruzione non è dovuto se l’opera ricade in uno dei casi previsti dall’art. 17 comma 3 del TUE.
Con riferimento agli interventi ascrivibili al privato:
- le N.A. del PRG vigente citano la piscina nell’ambito:
-
- dell’art. 56, la piscina rientra tra le opere qualificabili come pertinenze.
- dell’art.30 (aree destinate ad uso agricolo) ammettendone espliciatamente la costruzione nelle zonE di tipo E5 (aree agricole a verde privato)
- Il Regolamento edilizio tratta le piscine nell’art. 131 (piscine)
L’istanza di carattere edilizio-amministrativo va presentata allegando tutta la documentazione necessaria tra cui (a titolo descrittivo e non esaustivo):
- autorizzazione o autocertificazione igiencico sanitaria
- progetto impianti (DM 37/08)
- barriere architettoniche
- disciplina scarichi
- […]
Vanno presentati gli elaborati di carattare antisimico e strutturale che derivano dall’applicazione della normativa tecnica di settore, nazionale e regionale.
Distanze tra fili di fabbricazione (art. 72 L.R. 13/2020)
In deroga alle definizioni di cui all’articolo 30 del regolamento edilizio tipo regionale, la distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione ed il filo di fabbricazione di un’altra costruzione frontistante è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione.
DGR 9 giugno 2003, n. 13-9588. Autorizzazione scarichi di acque reflue domestiche
Sono di competenza Comunale esclusivamente gli scarichi provenienti:
- dagli insediamenti adibiti ad abitazione;
- dagli insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.
Le istanze da parte dei titolari di scarichi provenienti da altri tipi di insediamento oggetto della l.r. 6/2003 e sopra richiamati vanno inoltrate alla Provincia di Alessandria.
Sono di competenza comunale gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nei quali sono poste strutture sanitarie semplici, quali studi medici, dentistici e veterinari, pubblici o privati. Altrettanto dicasi in caso di insediamenti adibiti all’attività agricola con connessa unità abitativa nel caso in cui si sia in presenza di uno scarico che si origina esclusivamente dall’abitazione del conduttore del fondo agricolo: la presenza di un unico scarico posto a servizio dell’abitazione dà infatti rilevanza al solo insediamento abitativo e comporta conseguentemente la competenza comunale ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della l.r. 48/1993.
La DGR i esame contiene la modulistica necessaria.
IL comune può richiedere il coinvoglimento dell’ARPA nei casi di particolare complessità ed in quelli citati al punto 2 dell’allegato 2.
Pozzi
Le acque sotterranee sono esclusivamente di proprietà del demanio. Ciò significa il loro utilizzo, in linea generale, è soggetto ad autorizzazione con concessione a tempo determinato (in genere 40 anni).
I pozzi per acqua sono quindi vincolati alla concessione, rilasciata a cura dell’ente competente: il Comune o la Provincia.
La concessione da parte della Provincia è sempre necessaria tranne che per l’uso domestico.
La concessione per pozzi “ad uso domestico” è rilasciata dal Comune territorialemten competente, in questo caso il Comune di Predosa.
Per uso domestico si intende che l’acqua viene prelevata ed impiagata per:
- uso potabile (consentito solo nel caso in cui non sia possibile usufruire del servizio dell’acquedotto pubblico e solo previa comunicazione da parte dell’utente alla competente autorità sanitaria per consentire il controllo delle caratteristiche qualitative dell’acqua);
- uso igienico per l’alimentazione di bagni, docce o lavandini,
- per l’irrigazione di giardini e orti in terreni di pertinenza delle abitazioni o per altre pertinenze di carattere familiare (riempimento di piscine, lavaggio auto, etc…).
- Fondamentalmente l’acqua per uso domestico non deve essere destinata ad attività economico-produttive o a fini di lucro.
- La quantità massima di acqua che può essere estratta dalla falda per uso domestico è pari al 2 litri al secondo.
- Il prelievo annuo totale non deve superare i 5000 metri cubi.
- l’uso domestico non è soggetto al pagamento di canoni regionali.
I pozzi realizzati senza permesso (o sanatoria nbei termini concessi dalla normativa ragionale) sono abusivi, e pertanto soggetti a onerose sanzioni dovute sia alla denuncia (civile/penale) per l’illecito, sia alla corresponsione degli oneri/canoni arretrat. Ciò, sempre previa verifica che l’opera sia incompatibile con l’ambito in cui è stata costruita (per esempio se arreca danno a pozzi già in precedenza autorizzati o se è stata realizzata entro fasce di rispetto di pozzi ad uso potabile), nel qual caso l’autorità ne può disporre la chiusura, a spese del responsabile.
Prima di avviare la realizzazione del pozzo (ad uso domestico) è quindi necessario:
- rivolgersi ad un professionista abilitato che si occupi di esercitare tutte le verifiche e le progettazioni necessarie per rientarre nei limiti delle prescrizioni normative, registrare il manufatto presso i competenti registri,
- presentare la pratica di autorizzazione per le opere edili che consiste in una SCIA
Tipologia di pratica edilizia
Per l’esecuzione del pozzo ad uso domestico va presentata al comune una SCIA. Tale pratica, per poter avviare i lavori, deve essere corredatata di tutte le indicazioni necessarie e tutti gli eleborati richiesti dalle normative di settore.
Il professionista, come nelle consuete pratiche edilizie, dovrà fare attenzione e certificare il rispetto di:
- distanze da confini, fabbruicati tubature, cavi infrastrutture,
- vincoli idrogeologici
- vincoli paesaggistici,
- altri vincoli da prgc, da normativa sovra-locale o specialistica.
Nel caso di presenza di vincoli (a mero titolo di esempio per paesaggistico o idrogeolgico) andranno presentatate – ed ottenute prima dell’avvio dei lavori – le conseguenti autorizzazioni.
Uso diverso da quello domestico
In caso di uso diverso dal domestico (rientrano in questa categoria tutti gli usi quali, ad esempio: uso industriale, potabile, igienico-sanitario, irrigazione di aree verdi pubbliche, di aree verdi di pertinenza di ditte e di infrastrutture sportive, antincendio, ecc….) occorre rivolgersi alla Provincia. L’iter autorizzativo in questo caso è più complesso ed articolato.
La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione prescritta dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29/07/2003 e deve essere presentata, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 160/2010, allo SUAP competente per il territorio.
Per uso diverso da quello domestico è necessario corrispondere un canone annuo alla Regione Piemonte, in proporzione ai quantitativi d’acqua emunta ed al tipo d’uso.
Per il comune di Predosa va fatto riferimento al sito della Provincia di Alessandria, nel caso si consiglia di visitare il sito dedicato http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=prodotti&idbl=109&fl=singola&id=86
IMPIANTI - DM 37/08
Cliccando sul link è possibile scaricare il modello da compilare ed allegare, quando necessario, alle Pratiche edilizie.
SANATORIA Accertamento doppia conformità strutturale - Norme Tecniche per le costruzioni (D.MIT 17.01.2018 - aggiornamento)
Il ricevimento di molteplici istanze di sanatoria finalizzate ai successivi interventi correlati al superbonus 110% (anche quelli non necessarimanete strutturali) hanno portato l’ufficio scrivente alla necessità di operarare le seguenti riflessioni in merito all’accertamento della doppia conformità urbanistica ed edilizia, con riferimento agli aspetti strutturali.
Appare opportuno che i progettisti affrontino, durante la procedura amministativa di sanatoria (e accertamento della doppia conformità), anche il tema strutturale/sismico al fine di non incorrere in eventuali contestazioni da parte degli enti verificatori. In tal senso, considerata l’assenza di uno specifico articolo del TUE riferito alla sanatoria sotto il profilo squisitamente strutturale-sismico, si consiglia di prendere visione del Capitolo 8 – Costruzioni esistenti del Decreto MIT 17.01.2018 (aggiornamento della Norme Tecniche per le costruzioni). In particolare risulta interessante la lettura dei paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3 che si riportano, per estratto, di seguito.
A parere dello scrivento, letta anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 del 22 maggio 2013 – https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=101 – l’accertamento della doppia conformità (art. 36 del TUE) comprende anche gli aspetti di carattere strutturale con riferimento alla normativa vigente al momento della realizzazione ed al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Nella fattispecie si ritiene che l’asseveratore consideri l’opportunità di procedere con la Valutazione della sicurezza.
Nel caso in cui si proceda con la valutazione della sicurezza il progettista dovrà produrre, tra gli elaborati della sanatoria, anche il certificato di collaudo.
Con riferimento alla doppia conformità, è pacifico, oggi, ritenere che la condizione più restrittiva corrisponda alle norme più recenti ovvero a quelle in vigore al momento della presentazione della domanda di sanatoria. È opportuno segnalare, che per gli edifici esistenti la verifica di adeguatezza andrà basata sulle verifiche di resistenza, duttilità e deformabilità previste per gli stati limite considerati, sotto la responsabilità di chi svolge le verifiche.
Si invitano i progettisti a valutare con attenzione i seguenti aspetti elencati che riguardano alcuni potenziali casi “reali” e le corrispondenze che ne derivano sotto il profilo amministrativo connesso alla pratica di sanatoria; corrispondenze strettamente legate alle diverse casistiche a cui sono sottoposte le opere strutturali oggetto di doppio accertamento di conformità.
- Quando le opere sono state oggetto di regolare denuncia ed eseguite a seguito di un progetto conforme alle le norme tecniche e con la sismicità in vigore al momento della domanda di sanatoria (oltre che con le procedure di deposito ad esse correlate), si deve procedere con la redazione del certificato di collaudo statico.
- Quando le opere sono state denunciate ed eseguite sulla base di un progetto effettuato con le norme tecniche e la sismicità vigenti alla data della costruzione (e con le relative regole procedurali), si procede con le verifiche tecniche attraverso cui si possa dimostrare la loro conformità anche alle norme tecniche e alla sismicità della zona (se diverse) in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria. In tal caso si procederà redigendo il certificato di collaudo statico relativo alla situazione finale, che riporterà la giustificazione delle procedure adottate per la dimostrazione dell’adeguatezza strutturale delle opere.
- Quando le opere risultano sprovviste dal deposito del progetto presso gli organi competenti, è necessario procedere alla denuncia delle opere strutturali in sanatoria , e successivamente al collaudo statico, con riferimento alle norme tecniche e alla sismicità in vigore al momento della presentazione della domanda in sanatoria, di cui all’articolo 36 del DPR 380/2001.
- Quando, a seguito delle verifiche le opere risultano non conformi alla normativa tecnica in vigore al momento dell’istanza di sanatoria, l’accertamento della doppia conformità risulta impossibile. Da ciò conseguirà la non procedibilità per il rilascio della sanatoria, o meglio, posto che tali verifiche andranno fatte prima della presentazione dell’istanza di sanatoria, il progettista valuterà quali eventuali altre vie procedurali potranno essere praticabili per rendere conforme la costruzione.
In ogni caso, la relazione di doppia conformaità dovrà indicare esplicitamente anche l’asseverazione sotto il profilo strutturale e sismico.
Di seguito alcuni estratti delle Norme Tecniche inserite al mero scopo di avviare una riflessione preventiva al procedimento amministrativo di sanatoria.
8.1 Oggetto
Il presente capitolo stabilisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti
Si definisce costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento, la struttura completamente realizzata.
8.2 Criteri Generali
Nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali (impiantistici, di distribuzione degli spazi, etc.) il progettista deve valutare la loro possibile interazione con gli SLU ed SLE della struttura o di parte di essa.
8.3 Valutazione della sicurezza
La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente normativa. L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione strutturale globale con interventi, anche locali.
La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:
- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
- sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.
La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
- esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
- ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4;
- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.
Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura.
Nella valutazione della sicurezza, da effettuarsi ogni qual volta si eseguano interventi strutturali di miglioramento o adeguamento di cui al § 8.4, il progettista dovrà esplicitare in un’apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e domanda, i livelli di sicurezza precedenti all’intervento e quelli raggiunti con esso.
Un ulteriore elemento aiuto per il professionista, questa volta di fonte regionale, è riscontrabile nella Circolare Prot. 5901 del 05.02.2018 (Aggiornamento disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui al capo IV della parte II del D.P.R. n. 380/2001 e dall’allegato B alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014.) scaricabile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/nota_esplicativa.pdf
Altezze minime e requisiti igienico-sanitari
Con riferimento alla verifica delle altezze minime e dei requisiti requisiti igienico-sanitari si ritiene utile segnalare i contenuti della L. 11.09.2020 n.120 (art. 10):
> 2. Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti
Regolamento Fognatura e servizio idrico - ATO 6 - Alessandrino
Chiunque abbia necessità di attivare nuovi scarichi o eseguire lavori agli scarichi fognari deve riferire il proprio operato al regolamento fognatura (generale e tecnico) vigente per l’Ambito Territoriale Ottimale ATO 6 – Alessandrino. Il regolamento è scaricabile al seguente indirizzo web:
https://www.gestioneacqua.it/noi-e-lato/regolamento-fognatura/
Il Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato è visionabile (e scaricabile) al seguente link:
https://www.gestioneacqua.it/wp-content/uploads/2021/11/regolamento-di-utenza-OTT-2021.pdf
D.LGS 222/2016 - RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI (cd decreto Madia)
D.LGS 222/2016 – TABELLA A – SEZIONE II – 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI
1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi
Scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura.
Una sintesi interessante (compresi di modelli di riferimento e documentazione utile per approfondire l’argomento) è visionabile presso il sito del Comune di Pinerolo a cui (per il memento) si rimanda, fermo restando che le istanze vanno presentate all’ufficio ambiente del comune di Predosa attraverso lo SUE.
SI raccomanda la lettura delle “Linee Guida per la valutazione di scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura” prodette dal Dipartimento Territoriale Pianonte Nord-Ovest di ARPA Piemonte (il link è sul sito del comune di Pinerolo).
Modello ISTAT - compilazione
Il modello di rilevazione va SEMPRE compilato dal PROGETTISTA (sul sito ISTAT https://indata.istat.it/pdc/) nel caso di:
1. realizzazione di nuovi fabbricati (anche se demoliti e interamente ricostruiti)
2. o di ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti
da parte di:
- tutti i titolari dei titoli abilitativi a costruire,
- nonché dalle pubbliche amministrazioni per le quali è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi fabbricati o ampliamenti di volume destinati a edilizia pubblica ai sensi dell’art. 7 del DPR 380/2001
La compilazione del modulo va effettuata in modalità telematica, previa registrazione al sito https://indata.istat.it/pdc/ .
Il codice del modulo deve essere indicato:
- nella relazione tecnica di asseverazione allegata al permesso di costruire (PDC)
- oppure (se ricorre il caso) alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Zone non metanizzate (attestazione)
La Legge 488/99 dispone la riduzione del costo dei gasoli e dei gas nelle zone del territorio comunale non raggiunte dal sistema di distribuzione del metano e che rientrano nelle aree del Comune di “zona climatica E”
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12.04.2002 sono state individuate le porzioni di territorio comunale non metanizzate nelle quali è possibile applicare le agevolazioni previste dall’art.8, comma 10, lettera c, n.4 della citata la Legge n.448 del 23.12.1998.
In tali situazioni è prevista una riduzione del prezzo dei combustibili per riscaldamento (gasolio e gpl) nelle zone di territorio dei comuni ricadenti nella zona climatica “E”, che risultino edificate e non metanizzate, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, comprese le aree su cui insistono case sparse.
Di seguito si mettono a disposizione:
- un modello di domanda finalizzato all’ottenimento dell’attestazione necessaria per l’attivazione dell’agevolazione
- le delibere che riguardano le parti di territorio comunale non metanizzato: zone-NON-metanizzate
La domanda va presentata in bollo unitamente allegando una seconda marca da bollo che verrà apposta sull’attestazione al momento del rilascio.
Modello digitale dichiarazione sostituiva del parere igienico-sanitario
si ritiene utilesegnalare un modello digitale per dichiarazione sostituiva del parere igienico-sanitario di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale, resa ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
https://www.santegidioallavibrata.cportal.it/Portals/21/Autocertificazione_Igienio_Sanitaria.pdf
Il modello va scaricato, compilato e firmato digitalmente, prima di caricarlo sullo sportello comunale.
A tale modello (che rappresenta la sola dichiarazione del progetista) vanno sempre allegati gli elaborati grafici dimostrativi di quanto dichiarato.
Deroghe alla distanza tra fabbricati e con fondi finitimi
Non è possibile costruire ad una distanza inferiore del minimo legale in assenza del consenso del proprietario confinante; in questo caso il Comune può rifiutare il rilascio del permesso di costruire.
Tuttavia è possibile derogare alla distanza tra fabbricati prevista dalla legge mediante un accordo tra i proprietari dei fondi contigui da stipularsi innanzi ad un notaio.
La Cassazione con sentenza n. 1731/2020 evidenzia che “per mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non è sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza la corrispondente servitù, ma è necessario un contratto – essendo inidoneo, per i diritti reali, un atto ricognitivo – che dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l’immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio”.
Stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare - D.P.R. n. 380/2001, Art. 9-bis
Il riferimento principale è dato dall’art. 9-bis del DPR n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), a cui si rimanda:
Ciò vale tanto ai fini della presentazione delle pratiche ordinarie quanto ai fini delle pratiche di sanatoria.
Si evidenzia che il citato articolo dispone (comma 1bis):
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e’ quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unita’ immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresi’ nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
Va evidenziato che l’articolo 31 della L. 1150/42 prevedeva il titolo abilitativo, da richiedere qualora l’intervento riguardasse costruzioni situate in:
- centri abitati;
- […]
Si ricorda infine che la giurisprudenza (tra le varie si segnala Consiglio di Stato Sez. VI n.302 del 13 gennaio 2020 ) ritiene che va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – dedotta come prova dal ricorrente – costituisce un semplice indizio ex se insufficiente a dare dimostrazione dell’epoca d’effettiva realizzazione dei manufatti abusivi (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2015 n. 2274; Id., sez. VI, 5 agosto 2013 n. 4075).
Pergolato, porticato e simili: quando rappresenta trasformazione edilizia ed urbanistica e richiede PdC
La sentenza TAR Brescia n. 338/2020 definisce in modo chiaro le differenze da cui conseguono le differenti pratiche edilizie, con riferimento ad alcune sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione.
La giurisprudenza ha chiarito che il “pergolato“:
- ha una funzione meramente ornamentale,
- è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso,
- deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta,
- deve fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni;
Una struttura di tale tipologia, in quanto aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, non costituisce nuova costruzione e come tale non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, trattandosi di un’opera inidonea ad alterare l’assetto urbanistico-edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell’immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/02/2019, n.193).
Al contrario una solida struttura (anche) in legno :
- di dimensioni non trascurabili,
- che faccia desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto e delle utilità che esso è destinato ad arrecare
comporta una trasformazione edilizia del territorio, deve essere qualificata come un intervento di nuova costruzione, che necessita di permesso di costruire (T.A.R. Napoli, sez. II, 26/11/2019, n. 5580; T.A.R. Napoli, sez. II, 07/09/2018, n. 5424) .
Nel caso in esame il manufatto oggetto della disputa era costituito:
- da pilastri in legno stabilmente infissi al ruolo mediante bulloni in acciaio (e fondazioni nel terreno, ndr)
- munita di una copertura stabile non retrattile,
- non rilevando, ai fini edilizi, l’idoneità o meno di tale copertura ad assicurare l’impermeabilità agli agenti atmosferici.
In sostanza la sentenza evidenzia che quando un pergolato viene coperto nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie (Cons. Stato, sez. IV, 22/08/2018, n. 5008; id. n. 306/2017) e pertanto comporta trasformazione urbanistica ed edilizia da cui discende la necessità di richiedere preventivamente il Permesso di Costruire.
Il “porticato” è pertanto costituito da una struttura:
- pesante
- di dimensioni non trascurabili,
- munita di copertura stabile,
- stabilmente ancorata al suolo
- destinata a soddisfare esigenze non meramente transitorie della proprietà,
e in quanto tale necessita di permesso di costruire poiché qualificabile come “nuova costruzione” idonea ad alterare in modo permanente l’assetto del territorio.
(in allegato la sentenza)
Relazione Energetica (ex Legge 10/91) - Quando serve
La relazione energetica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono:
- costruzione
- interventi che interessano il sistema involucro-impianto
A titolo esemplificativo: (In questa casistica (all. 1 art. 1.3 DM 26/06/2015 “requisiti minimi”) ricadono:
- edifici di nuova costruzione
- demolizioni e ricostruzioni
- ampliamenti superiori al 15% della volume lordo climatizzato preesistente o comunque superiori a 500 m^3^
- ristrutturazioni importanti di primo livello
- ristrutturazioni importanti di secondo livello
- riqualificazioni energetiche
- impianti termici di nuova installazione
- ristrutturazione degli impianti termici esistenti
- sostituzione di generatori di calore.
Relazione Energetica (ex Legge 10/91) - quando si deposita (per tipologia di pratiche)
(art. 8 comma 1 del D. Lgs n. 192 del 2005)
Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente
– alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti (SCIA, SCIA alt, e CILA)
– alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo (PdC).
La Relazione Energetica non è dovuta in caso di:
- installazione di pompa di calore avente potenza termica inferiore a 15 kW
- di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) , del DM 37/2008 ( lett. g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio)
- E nel caso di interventi:
- ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura)
- rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.