Descrizione
Residenti all'estero
Rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.
Residenti in Italia
Presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza.
Residenti nel Comune di Predosa
La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, indirizzata al Sindaco del Comune di Predosa e corredata dei documenti necessari, potrà essere presentata solamente dopo aver ottenuto la residenza nel Comune (iscrizione anagrafica). Non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E’necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe.
Iscrizione anagrafica
Il cittadino che richiede il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", non necessita immediatamente di un permesso di soggiorno per ottenere l’iscrizione anagrafica, ma, qualora il relativo procedimento non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, lo stesso dovrà tempestivamente richiederlo (se non già in possesso), per non essere ritenuto clandestino.
Dal momento che, l’ottenimento della iscrizione anagrafica nel Comune, è condizione preliminare per accedere al procedimento di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”, ne deriva che non è possibile richiedere il riconoscimento per:
- le persone senza fissa dimora;
- le persone iscritte nell’Anagrafe della popolazione temporanea.
L’iscrizione anagrafica, inoltre, dovrà permanere fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, pena l’interruzione dello stesso.
Dopo la richiesta di iscrizione anagrafica e prima dell’istanza di riconoscimento il cittadino dovrà contattare l’ufficiale di stato civile per una pre istruttoria con cui effettuerà una verifica sommaria sulla documentazione.
TEMPI E SCADENZA
La cittadinanza viene concessa entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (esclusi i tempi di risposta da parte delle Rappresentanze all’estero), e salvo richiesta di documentazione correttiva / integrativa, che comporterà una sospensione del termine.
La chiusura positiva del procedimento per la cittadinanza "jure sanguinis", comporta la variazione anagrafica della cittadinanza da straniera ad italiana e la trascrizione, negli atti di stato civile, del solo neo cittadino e degli eventuali figli minori. Attenzione: l’Ufficio di Stato Civile non effettua preventivamente esami, ricerche o quant’altro, sulla documentazione in possesso del richiedente. La stessa sarà presa in consegna ed esaminata solo a residenza ottenuta.
Documentazione da presentare
- estratto dell'atto di nascita dell'antenato italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano di nascita;
- atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta;
- atto di nascita del richiedente;
- atti di matrimonio dell'antenato italiano emigrato all'estero e dei discendenti in linea retta;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l'antenato italiano emigrato all'estero non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione, anteriormente alla data di nascita dell'antenato del richiedente;
- certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che ne' gli antenati in linea retta,ne' il richiedente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
- sentenze di rettifica degli atti di stato civile stranieri. In caso di nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenza sugli atti di stato civile, queste discordanze andranno rettificate dall’Autorità straniera competente e i provvedimenti amministrativi e /o giurisdizionali corrispondenti (per gli atti argentini si accettano le “Dichiarazioni giudiziarie di congrue generalità” dette “Summaria informacion”, che vengono rilasciate dal Tribunale competente.)dovranno essere allegati per consentirne la corretta valutazione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Tutti i documenti esteri allegati devono essere legalizzati e tradotti in lingua italiana dall'autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di origine.
- Estratto dell'atto di nascita dell'antenato italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano di nascita;
- atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta;
- atto di nascita del richiedente;
- atti di matrimonio dell'antenato italiano emigrato all'estero e dei discendenti in linea retta;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l'antenato italiano emigrato all'estero non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione, anteriormente alla data di nascita dell'antenato del richiedente;
- certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che ne' gli antenati in linea retta,ne' il richiedente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Gli atti prodotti a corredo della domanda devono essere nella forma integrale, (“Inteiro Teor” per il Brasile e “long form” o “full form” per gli U.S.A.) non sono accettati certificazioni per riassunto o per estratto, ma solo copie integrali.
Per quello che riguarda i cittadini argentini di origine italiana è possibile produrre le certificazioni rilasciate con il sistema GEDO.
Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 7 luglio 2022 la circolare n.77 che ha dato disposizioni sulle modalità di acquisizione della documentazione argentina scaricata dalla piattaforma GEDO.
È necessario che ogni documento prodotto con tale modalità abbia allegata la e-Apostille (Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 per l’abolizione delle legalizzazioni di atti pubblici stranieri), che non deve emessa in data antecedente al 15 aprile 2019, altrimenti la documentazione sarà irricevibile.
Costi
Marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza.
Avvertenze
Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.
Il Ministero dell’Interno ha sottolineato l’importanza delle valutazioni sui documenti prodotti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza, al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, e contattare il Consolato competente per accertare la veridicità dei documenti prodotti. (fonte: Circolari n. 26 del 01-06-2007 e Circolare 4 del 20-01-2009).
Si ricorda inoltre che:
- Ogni incontro è riservato ad UNA SOLA ISTANZA
- Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche. Il Responsabile del procedimento prende in esame n.1 pratica a semestre di riconoscimento della Cittadinanza Jure Sanguinis ai sensi della circolare del Ministero dell’interno n. K28.1 del 08.04.1991;
- Consulenti o intermediari, formalmente delegati attraverso specifica procura/ delega di rappresentanza ai sensi dell'art. 38 comma 3bis del DPR 445/2000, una volta fissato l’appuntamento, NON possono richiedere lo scambio degli appuntamenti dei cittadini richiedenti la cittadinanza italiana.