I principali riferimenti normativi per lo svolgimento delle attività di pubblici spettacoli o trattenimenti sono rapprsentati:
- dagli artt. 68-69 T.U.L.P.S., Regio decreto n. 773 del 1931
- dalla Circolare Ministero dell’interno 15 febbraio 1951, n. 16
- dal D.M. 19/08/1996.
La struttura comunale che si occupa dell’istruttoria per il comune è lo Sportello Unico per Le attività Produttive.
Il comune è dotato di un Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Speattacolo (C.C.V.L.P.S.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.04.2013.
La Commisisone è incaricata di valutare l’idoneità dei luoghi e locali, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l’applicazione dell’articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S) ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall’articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti – ferme le disposizioni sanitarie vigenti – da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o in quello degli architetti o dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con decreto del Ministero dell’interno.
È sempre prescritta la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza, ed è fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento il seguente caso:
- quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori.
- quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Sanità.
Alla Commissione Comunale (C.C.V.L.P.S. ) spettano i seguenti compiti:
- Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene sia nell’interesse della prevenzione degli infortuni;
- Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
- Accertare ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n° 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della Legge 18 marzo 1998 n° 337;
- Controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all’articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 devono essere formulate con istanza in bollo, dovranno essere inviate allo SUAP almeno venti giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.
Ad ogni domanda, perché la stessa risulti completa e procedibile, deve essere allegata la documentazione necessaria e/o eventualmente richiesta.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge (e firma digitale), redatti da tecnico abilitato, iscritto all’albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.
Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell’area ovvero dei locali autorizzati.
Al fine di fornire un utilo contributo per i cittadini si allega di seguito:
- COORD_DM_19_08_1996
- 1951_CIRC16-51[1]
- CVPS-documenti-e-licenze-mondovì un interessante documento predisposto dal Comune di Mondovì che elenca e riporta gli elaborati e gli adempimenti che sono necessari per le diverse tipologie di istanze di pubblico spettacolo. È un utile riferimento per chi intenda presentare istanza anche nel nel comune di Predosa.
- REGOLAMENTO COMMISSIONE VIGILANZA