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Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione

Ufficio collegato: Ufficio anagrafe

DAL 9 MAGGIO 2012 RESIDENZA IN TEMPO REALE

Le novità introdotte dai commi l e 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 permettono di effettuare le dichiarazioni anagrafiche, (di cui all’art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico), attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno da inoltrare al comune con le modalità previste dall’articolo 38 del D.P.R. n.
445/2000.
Oltre alla tradizionale possibilità di presentare le dichiarazioni di cui al punto precedente, personalmente,attraverso l’apposito sportello anagrafico comunale, i cittadini potranno avvalersi della possibilità di invio tramite raccomandata, fax oppure per via telematica.
L’inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o, comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la
    dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del
    dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Accertamenti
Il comune entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione provvederà alla registrazione della stessa, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione o ricezione.
L’Ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, trascorsi i quali, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (silenzio-assenso).
Entro i 45 giorni successivi alla dichiarazione di residenza, l’Ufficio anagrafe provvederà altresì a verificare i documenti attestanti la regolarità del soggiorno di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero (vedi allegato).
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della
dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Ove nel corso degli accertamenti svolti emergano discordanze con la dichiarazione resa si procederà alla segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Inoltre, in caso di esito negativo degli accertamenti ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione
Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell’interessato, occorre che i moduli, a pena di irricevibilità, siano compilati nelle parti obbligatorie (contraddistinte da un asterisco). E’ obbligatorio, altresì,allegare alla dichiarazione i documenti di riconoscimento di tutti coloro che trasferiscono la residenza.
L’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea è subordinata alla
presentazione, unitamente alla dichiarazione di cui all’allegato sotto riportato, dei documenti personali (passaporto) e dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno previsti nell’allegato citato.
Variazioni di patente e carte di circolazione
I cittadini che dichiarano il cambio di abitazione o residenza devono procedere anche alla variazione di patente e carte di circolazione dei veicoli in proprietà/comproprietà.
In sede di presentazione della dichiarazione è necessario, pertanto, comunicare gli estremi della patente di guida e i numeri di targa dei veicoli.
L’Ufficio anagrafe consegnerà al cittadino una ricevuta da conservare con la patente e la carta di circolazione fino al momento di ricezione da parte della direzione generale della motorizzazione civile degli appositi tagliandi adesivi di aggiornamento.
Nel caso l’istanza sia inoltrata con modalità telematica o postale, le ricevute saranno inviate ai cittadini con le stesse modalità.

Ultima modifica: 29 Settembre 2020 alle 16:09
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