Procedimento “Passaggio di proprietà. Autentica firma alienazione beni mobili”
COSA FARE
L’impiegato incaricato procede all’autentica della sottoscrizione attestando che la persona, da lui identificata, ha apposto la sua firma davanti a lui nel luogo e nella data indicati.
REQUISITI
Per le persone fisiche firma il titolare del bene mobile registrato che si intende alienare o sul quale viene costituito un diritto di garanzia.
- In luogo del titolare può firmare altra persona munita di apposita procura o il tutore in sostituzione del soggetto interdetto.
- Nel caso in cui il bene mobile registrato sia intestato non ad una persona fisica ma ad una società, la firma deve essere apposta dal titolare o dal legale rappresentante della stessa che dovrà comprovare il suo titolo con mezzi idonei: visura camerale, certificato della Camera di Commercio.
- Nel caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorre l’autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.
- Nel caso in cui il venditore é un cittadino extracomunitario, questi dovrà produrre in originale il suo permesso di soggiorno.
- Nel caso di veicolo immatricolato prima del 1994, e che sia presente ancora il foglio complementare, dovrà essere autenticata la firma sia dell’acquirente che del venditore in doppio originale.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Certificato di proprietà compilato nella parte relativa alla vendita.
- Documento di identità valido del dichiarante.
- Fotocopia del documento valido dell’acquirente.
- Codice fiscale del dichiarante.
- In caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale).
COSTO
- Marca da bollo da € 16,00.
- Diritti di segreteria di € 0,52 per ogni autentica di firma.
MODULISTICA
L’autenticazione viene effettuata di norma sul “Modello CDP” (Certificato di proprietà). Per i veicoli più vecchi, per i quali questo modello non è presente, essa viene effettuata sull’atto di vendita, predisposto dal venditore, che verrà allegato al libretto di circolazione.
TEMPO DI RISPOSTA
L’autentica è immediata
VALIDITÀ
Permanente
ITER
E’ opportuno sottolineare che L’Ufficio Anagrafe del Comune può esclusivamente autenticare la firma in calce agli atti già compilati, senza effettuare alcuna attività di accertamento o consulenza. Gli sportelli telematici dell’automobilista – STA – (presso i quali ci si deve necessariamente recare per completare la pratica) invece, oltre all’autentica della firma, esente da diritti di segreteria, possono offrire consulenza completa per la compilazione o il controllo di atti e documenti e il perfezionamento della trascrizione del “passaggio di proprietà” con un unica operazione.
Il compito attribuito al Comune consiste esclusivamente nell’autentica della sottoscrizione apposta in calce all’atto già compilato.
Per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) l’atto deve essere successivamente portato presso uno degli uffici provinciali dell’ACI o della Motorizzazione Civile, oppure presso una delegazione degli Automobile Club o ancora presso un’agenzia o studio di consulenza automobilistica. Tali uffici possono anche autenticare le firme e, quindi, espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà.
Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre agli Uffici Comunali e ai Notai: Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), Delegazioni ACI e Imprese di Consulenza Automobilistica (Agenzie Pratiche Auto) (http://www.aci.it) Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006)
NORMATIVA
Decreto Legge Bersani n. 223 del 04/07/2006 convertito nella Legge 04/08/2006 n. 248 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/08/2006