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Cambio di nome e cognome

Ufficio collegato: Ufficio stato civile

La procedura per modificare il proprio nome o cognome:
Il cambiamento o l’aggiunta di nome o cognome deve essere richiesta con domanda motivata alla Prefettura nella cui giurisdizione il richiedente ha la propria residenza unitamente alla copia integrale dell’atto di nascita. Il Prefetto provvede a emettere un decreto provvisorio con il quale l’interessato deve fare le pubblicazioni nel Comune di nascita e nel comune di residenza per 30 giorni. Una volta eseguite le pubblicazioni il Ministro dell’Interno tramite il Prefetto emette un decreto che deve essere trascritto nell’ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.

DETTAGLIO:
Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

L’istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Il Prefetto:

  • autorizza il cambiamento del nome
  • autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l’origine naturale
  • riceve e istruisce le istanze di cambiamento di cognome.

La decisione finale è di competenza del Ministro dell’Interno.
L’interessato deve sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla ovvero altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato.

La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.

La domanda deve essere indirizzata al Prefetto nel caso di richiesta di cambiamento del nome e/o cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l’origine naturale.
In tutti gli altri casi di cambiamento di cognome, la domanda deve essere indirizzata al Ministro dell’Interno per il tramite della Prefettura-UTG.

La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Ministro dell’Interno o del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Ministro dell’Interno o al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.

Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Ministro o il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.

Documentazione richiesta

  • domanda in bollo da € 16,00
    (vedi il modello A – cambiamento del cognome per maggiorenni)
    (vedi il modello B – cambiamento del nome per maggiorenni)
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati
    (vedi il modello di autocertificazione)
  • eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta
  • fotocopia di un documento di identità
  • dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi (solo per il cambiamento del cognome)

Se il cambio di nome e/o di cognome è autorizzato il richiedente dovrà produrre una ulteriore marca da bollo da apporre sul decreto.

Procedimento

Nel caso del cambiamento del cognome il Prefetto riceve, provvede a istruire ed inoltra al Ministero dell’Interno, per la decisione finale, le istanze. Il Prefetto è, invece, competente ad autorizzare il cambiamento del cognome qualora questo sia ritenuto ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale. Se l’istanza è ritenuta meritrvole di accoglimento, viene emesso un decreto che autorizza la pubblicazione di un sunto della medesima all’albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza. La pubblicazione deve avere la durata di 30 giorni, ai quali devono seguire altri 30 giorni per eventuali ricorsi. Trascorsi i termini, viene emesso un secondo decreto che autorizza al cambiamento richiesto e ordina all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, su istanza dell’interessato, di apportare la variazione nei registri di stato civile.Per il cambiamento del nome, recepita la domanda, l’ufficio svolge un’istruttoria al termine della quale, se l’istanza è ritenuta meritevole di accoglimento, emette un decreto che autorizza la pubblicazione di un sunto della medesima all’albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza. La pubblicazione deve avere la durata di 30 giorni, ai quali devono seguire altri 30 giorni per eventuali ricorsi. Trascorsi i termini, il Prefetto emette un secondo decreto che autorizza al cambiamento richiesto e ordina all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, su istanza dell’interessato, di apportare la variazione nei registri di stato civile.

Ultima modifica: 29 Settembre 2020 alle 15:40
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