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Nascita

Ufficio collegato: Ufficio stato civile

L’Ufficiale dello Stato Civile si occupa di ricevere le dichiarazioni di nascita. Appena ricevuto la dichiarazione di nascita, richiede, attraverso internet “SIATEL Agenzia delle Entrate“, l’attribuzione del Codice Fiscale del NEONATO, che sarà comunicato ai genitori con il certifiato di nascita.

NASCITA

Dal 1° gennaio 2013 è in vigore la legge 10 dicembre 2012 n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, pubblicata sulla G.U. n. 293 del 17/12/2012: sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina del riconoscimento di filiazione. Nella legge 219/2012 viene affermato il principio fondamentale della totale equiparazione tra figli legittimi e naturali, tanto che proprio queste parole sono destinate a scomparire nei codici e nei testi normativi, sostituite, in tutti i casi, dall’unica parola “figli”, salvo l’utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratti di disposizioni a essi specificamente relative .

Riguardo poi al riconoscimento di filiazione, cambia l’età in cui il figlio riconosciuto potrà intervenire per prestare il proprio assenso: fino a quattordici sarà necessario il consenso del genitore che per primo aveva effettuato il riconoscimento, dopo i quattordici anni sarà il figlio stesso a prestare il proprio assenso, modificando l’età di sedici anni prevista del vecchio testo.

Viene prevista la possibilità di riconoscere un figlio senza avere ancora compiuto i sedici anni di età, previa autorizzazione del Tribunale, che valuterà tenendo conto dell’interesse del figlio: si sottolinea, in proposito, che il limite dei sedici anni per il riconoscimento era considerato norma inderogabile di ordine pubblico. Il Ministero dell’Interno, nella citata circolare, precisa che sarà cura dell’interessato infrasedicenne, intenzionato ad effettuare il riconoscimento, presentarsi dall’ufficiale dello stato civile munito di copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione.

E’ prevista inoltre la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

Il Ministero chiarisce che l’abrogazione delle norme in materia di legittimazione comporta che, nel caso del matrimonio tra genitori che avevano già riconosciuto il figlio, non troverà più applicazione l’at. 33 primo comma del dpr 396/2000, che prevedeva l’attribuzione del cognome paterno, ma si dovrà seguire la disciplina prevista dall’art. 262 c.c.

Quando avviene una nascita è obbligatorio dichiarare l’evento nei modi e nei termini sotto indicati.

CHI PUÒ EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

  • Se il bambino è nato da genitori coniugati: la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto.
  • Se il bambino è nato da genitori non coniugati tra di loro: la dichiarazione comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

Il dichiarante, comunque, deve avere compiuto i 16 anni di età.

DOVE E QUANDO SI EFETTUA LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

  • Presso il centro di nascita (ospedale e simili): entro 3 giorni dalla nascita il dichiarante deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura). La direzione sanitaria invierà poi l’atto al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
  • Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita.
  • Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni; l’iscrizione anagrafica del figlio verrà registrata presso il comune di residenza della madre.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Nei casi 2) e 3) sopra riportati, i dichiaranti si devono presentare all’Ufficio di Stato Civile muniti di valido documento di identità e dell’attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.

Per i cittadini stranieri non è necessaria la presentazione di alcun titolo di soggiorno.

IL RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI

  • Il riconoscimento trasforma un fatto puramente naturale, come la procreazione, in una fonte di rapporti giuridici, e trasforma i genitori in padre e madre. Il rapporto che intercorre fra i figli nati fuori dal matrimonio e i loro genitori, infatti, non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l’effetto di un atto, compiuto da uno o da entrambi i genitori, che si chiama riconoscimento e che può essere effettuato prima, al momento o dopo la nascita.
  • Nel caso in cui il riconoscimento dei genitori non sia contestuale, occorre il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, affinchè abbia efficacia il riconoscimento successivo.
  • Nell’ipotesi di figlio con più di 14 anni il riconoscimento non produce effetto senza l’assenso di quest’ultimo (art. 250 c.c.).
  • Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
  • Se il genitore che intende procedere al riconoscimento è cittadino straniero, deve produrre idoneo nulla osta al riconoscimento rilasciato dal proprio Consolato in Italia.

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all’Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:

prima della nascita del bambino:

  • dalla sola madre,
  • da entrambi i genitori naturali contestualmente, oppure, in tempi diversi, prima dalla madre e poi dal padre con il consenso di quest’ultima.

in sede di dichiarazione di nascita del bambino:

  • dalla sola madre o dal solo padre, tenendo presente che in questo caso il neonato è figlio solo del genitore che lo ha riconosciuto;
  • da entrambi i genitori contestualmente: il neonato è figlio di entrambi i genitori

dopo la dichiarazione di nascita del bambino:

  • da entrambi i genitori
  • dall’altro genitore che non l’aveva riconosciuto.

Si segnala che, per alcune delle casistiche summenzionate, la dichiarazione di riconoscimento non potrà essere presentata al momento, in quanto è necessariamente richiesta una attività istruttoria preliminare. Si consiglia pertanto di contattare preventivamente l’Ufficio di Stato Civile per verificare eventuali problematiche.

COGNOME DEL BAMBINO

  • Figlio nato da genitori sposati(almeno uno dei due è italiano): assume il solo cognome paterno, e non può assumere o aggiungere il cognome della madre.
  • Figlio nato da genitori non sposati tra loro(almeno uno dei due è italiano):assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome del padre.
  • Figlio nato da genitori entrambi stranieri: si applica per la determinazione del cognome e nome del neonato la legge del paese d’origine, e solo nell’impossibilità di conoscere il diritto da applicare si deve applicare il diritto italiano.

NOME DEL BAMBINO

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo’ essere costituito da un solo nome o da piu’ nomi, anche separati, non superiori a tre.

Nel caso siano imposti due o piu’ nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

CITTADINANZA DEL BAMBINO

Se uno dei genitori è cittadino italiano, il neonato assume automaticamente la cittadinanza italiana. Se i genitori sono entrambi stranieri, la cittadinanza che verrà attribuita al figlio dipende dalle norme giuridiche dei paesi di origine dei genitori.

COSTI

Nessuno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 3.11.2000 N. 396, “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”

Codice Civile

Ultima modifica: 6 Dicembre 2019 alle 10:06
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